Art. 1
In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 7 luglio 1960, e relative tabelle per il personale addetto alla perforazione e alla ricerca di vapore, stipulato tra l'Associazione Sindacale dell'itersind - Delegazione della Toscana e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Pisa, in data 12 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico:
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 7 luglio 1960, relativo al personale addetto alla perforazione e alla ricerca di vapore, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la perforazione e la ricerca di vapore nella provincia di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;351#art-1