Art. 1
In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federchimici Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale - Intersind - e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il concordato nazionale salariale 3 giugno 1960, richiamato dal predetto contratto collettivo, in data ed allo stesso allegato;
Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino numero 170 in data 23 giugno 1961, del contratto e del concordato sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dall'aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonché le clausole, richiamate dal predetto contratto 3 giugno 1960, ed allo stesso allegate del concordato allegato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei mosaici vetrosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;349#art-1