Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari; Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 20 ottobre 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di esportazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e loro derivati, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti Sezione Esportatori e Commercianti all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla propota del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 20 ottobre 1954, relativo al personale dipendente da aziende esercenti il commercio di esportazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e loro derivati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e loro derivati della provincia di Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 95. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;348#art-1

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