Art. 1
In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 2 aprile 1955, sul conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora;
Visti, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955, e relative tabelle, e 1 ottobre 1955, sul conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni, su misura per uomo e per donna, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali dell'Abbigliamento e l'Unione Provinciale Sindacale Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; ai quali ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 e n. 12 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960 e 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955 e 1 ottobre 1955, relativi al conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 120. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;347#art-1