Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 2 aprile 1955, sul conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; Visti, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955, e relative tabelle, e 1 ottobre 1955, sul conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni, su misura per uomo e per donna, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali dell'Abbigliamento e l'Unione Provinciale Sindacale Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; ai quali ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 e n. 12 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960 e 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955 e 1 ottobre 1955, relativi al conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 120. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;347#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle Imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna della provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo