Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ai emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana Pubblici Esercizio e la Federazione Nazionale dei Lavoratori d'Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto precitato; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritefiche per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; Visto l'accordo collettivo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi, stipulato tra le Federazioni predette; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960 e n. 115 del 31 ottobre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali normativi di lavoro 15 maggio 1959, l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 e l'accordo collettivo 18 febbraio 1957 relativi ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina è da caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria, e confetteria, annessi a pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si sommininistrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S. negozi di pasticceria e confetteria, reparti, di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI- SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 114. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;346#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffe', bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetterie annessi a pubblici esercizi. — Testo vigente | Portale Normativo