Art. 1
In vigore dal 24 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 19519, n. 741;
Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, per il trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino, durante la campagna vinicola, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, relativo al trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino durante la campagna vinicola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona, addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 43. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;333#art-1