Art. 1

In vigore dal 23 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1969, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 24 maggio 1960, per i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 24 maggio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica nella provincia di Siracusa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;326#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica nella provincia di Siracusa. — Testo vigente | Portale Normativo