Art. 1
In vigore dal 22 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1969, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. - la Unione italiana del lavoro;
Visto, per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 11 giugno 1950;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, relativo al trattamento economico degli operai dipendenti delle aziende del travertino;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, perché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;322#art-1