Art. 1

In vigore dal 22 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 5 luglio 1955, per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di articoli di occhialeria, astucci ed onduline per capelli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Belluno del 3 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 5 luglio 1955, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di articoli di occhialeria, astucci ed onduline per capelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di articoli di occhialeria, astucci ed onduline per capelli della provincia di Belluno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 118. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;319#art-1

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