Art. 1

In vigore dal 22 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 5 febbraio 1960, relativo all'indennità di carica per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattoriale - Ricevitorie delle II.DD. e Tesorerie Comunali, con l'assistenza della Federazione Nazionale del Personale Direttivo, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali, con l'assistenza della Federazione italiana Lavoratori Servizi Tributari e delle Assicurazioni; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 197, in data 13 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 5 febbraio 1960, relativo all'indennità di carica per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 122. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;318#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori. — Testo vigente | Portale Normativo