Art. 1

In vigore dal 21 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme trensitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1950, n. 741; Visto il D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1425, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche e armoniche, nonché armonichette a bocca, stipulato tra, la Federazione Nazionale Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e l'Unione italiana Lavoratori Fisarmoniche, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Fabbricanti ad Eportatori italiani di Fisarmoniche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'intervento della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 137 del 31 dicembre 1950, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato al Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962 Atti, dei Governo, registro n. 146, foglio n. 32. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;304#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dagli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca. — Testo vigente | Portale Normativo