Art. 1
In vigore dal 12 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 88, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 13 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti;
Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;
Visto il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950, per i dipendenti dalle aziende esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione dei Sindacati Unici del T.L.T.;
Visto l'accordo collettivo 26 novembre 1954, per i dipendenti dalle aziende di cui al Contratto collettivo che precede, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione del Lavoro;
Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino n. 4 di Trieste, in data 28 maggio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950 e l'accordo collettivo 26 novembre 1954, relativi ai dipendenti delle aziende esercenti la industria del picchettaggio e la coloritura delle navi in Trieste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962.
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 113. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;159#art-1