Art. 1
In vigore dal 12 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo, ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1939, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1957, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo ai viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e il Sindacato Milanese Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti; e, in pari data separatamente tra l'Unione provinciale Commerciali e la Federazione Provinciali Sindacati Addetti al Commercio e Affini - C.I.S.L. - e la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962.
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 110. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;157#art-1