Art. 1

In vigore dal 9 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1969, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Industriale e la Camera Confederale del lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15, della provincia di Lecce, in data 20 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulati l'accordo collettivo integrativo 9 giugno 1960, relativo, ai lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la, disciplina nazionale della categoria, purchè con esso compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e della installazione di impianti della provincia di Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1269#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e della installazione di impianti della provincia di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo