Art. 1
In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;
Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, e in pari data, tra l'Associazione dagli Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 15 luglio 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali, l'Unione Provinciale Mantovana delle Cooperative, la Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e delle Mutue e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Alimentari - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, numero 10, della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, dei contratti collettivi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività lattiere casearie, per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 aprile 1957:
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 15 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese casearie delle province di Bologna, Parma, Mantova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1245#art-1