Art. 1
In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto;
Visti i contratti collettivi nazionali 30 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi;
Visto l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei predetti accordi collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste, l'Associazione Agenti Marittimi di Trieste, il Sindacato Spedizionieri della Federazione Medie a Piccole Industrie di Trieste e la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, la Nuova a Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - di Trieste;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Trieste, in data 23 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei contratti collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958 per i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per i dipendenti dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 26. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1243#art-1