Art. 1

In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto; Visti i contratti collettivi nazionali 30 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi; Visto l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei predetti accordi collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste, l'Associazione Agenti Marittimi di Trieste, il Sindacato Spedizionieri della Federazione Medie a Piccole Industrie di Trieste e la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, la Nuova a Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - di Trieste; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Trieste, in data 23 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei contratti collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958 per i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per i dipendenti dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie di Trieste. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 26. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1243#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normative dei dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo