Art. 1
In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, per i dipendenti dalle aziende addette alla distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e prodotti derivati;
Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, stipulato tra l'Unione provinciale Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Asti, in data 14 luglio 1961, n. 16 della provincia di Lecce, in data 22 maggio 1961, n. 4 della provincia di Foggia, in data 5 giugno 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, per le maestranze dipendenti dalle industrie della distillazione spiriti di seconda categoria e attività affini o derivate;
- per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, per i dipendenti dalle industrie e della distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini;
- per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, per i dipendenti dalle aziende di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini o derivate delle province di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 2. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1236#art-1