Art. 1

In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1959, per i dipendenti dalle aziende addette alla distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e prodotti derivati; Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, stipulato tra l'Unione provinciale Industriale e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro; Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Asti, in data 14 luglio 1961, n. 16 della provincia di Lecce, in data 22 maggio 1961, n. 4 della provincia di Foggia, in data 5 giugno 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 13 ottobre 1953, per le maestranze dipendenti dalle industrie della distillazione spiriti di seconda categoria e attività affini o derivate; - per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 7 maggio 1954, per i dipendenti dalle industrie e della distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini; - per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, per i dipendenti dalle aziende di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attività affini o derivate delle province di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 2. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1236#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese di distillazione di spiriti di seconda categoria ed attivita' affini o derivate delle province di Asti e Foggia e dalle imprese di distillazione degli spiriti, degli alcoli in genere, delle acquaviti e dei prodotti derivati della provincia di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo