Art. 1
In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale Sindacati Commercianti e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -;
e tra l'Unione Provinciale Sindacati Commercianti e il Sindacato Provinciale - C.I.S.N.A.L. - Commercio;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e l'Unione Sindacale Provinciale, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati;
Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 10 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori;
Visto, per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Ancona, in data 5 maggio 1961, n. 3 della provincia di Ascoli Piceno, in data 25 giugno 1960, n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, e n. 2 della provincia di Pesaro, in data 1 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 18 dicembre 1959;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 10 dicembre 1956;
- per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 9. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1225#art-1