Art. 1

In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 novembre 1945, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Firenze in data 14 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti, per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 5. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1223#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo