Art. 1
In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;
Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 novembre 1945, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Firenze in data 14 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti, per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1223#art-1