Art. 1

In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economici e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, stipulato tra l'Associazione italiana della Pellicceria e la Camera del Lavoro Sindacato Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, in data 12 maggio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, relativo al trattamento di mensa per i dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1222#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo