Art. 1
In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Genova:
il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mensa e Servizi C.G.I.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale Lavoratori - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo 29 luglio 1960, concernente sfera di applicazione dei contratti collettivi per i dipendenti da aziende commerciali, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto 28 luglio 1960;
l'accordo collettivo 15 gennaio 1959, per i dipendenti da negozi di macelleria di carni bovine, stipulato tra la Libera Associazione Macellai Genovesi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -;
l'accordo collettivo 8 maggio 1958 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Grossisti Ortofrutticoli e il Sindacato Lavoratori Commercio - Camera del Lavoro, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L., il Sindacato Lavoratori Commercio - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L.
- la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 19 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-;
Visto per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 16, n. 39 e n. 41 della provincia di Genova, in data 13 giugno 1960, e 2 agosto 1961, n. 13 della provincia di La Spezia, in data 18 luglio 1960, n. 7 della provincia di Savona, in data 1 agosto 1960, dei contratti ed accordi sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Genova, il contratto collettivo 28 luglio 1960 e l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali; l'accordo collettivo 15 gennaio 1959, relativo ai dipendenti da negozi di macelleria di carni bovine, l'accordo collettivo 8 maggio 1958, relativo ai dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali; per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende commerciali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova, La Spezia, Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 14. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1221#art-1