Art. 1

In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87; comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ed emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, sul conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provincia - C.I.S.L.-, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 6 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e la unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori Abbigliamento -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale sia aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1060, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle; - per la provincia di Milano, l'accordo collettivo G maggio 1055, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di guanti di pelle delle province di Bergamo e Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 35. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1217#art-1

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