Art. 1
In vigore dal 5 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 23 maggio 1959, stipulato tra la Sezione ACIS Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Delegazione Provinciale del Piccolo Esercizio Cinematografico dell'Associazione Provinciale degli industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione AGIS Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L., il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria lavoratori dello Spettacolo - G.I.S.L.-;
Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1951, stipulato tra il Gruppo Industrie dello Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I. S.L.-;
Visto, per il Comune di Vigevano, provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1959, stipulato tra la Delegazione ACIS Provinciale e la Camera del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Bolzano, in data 21 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Cosenza, in data 30 maggio 1960, n. 8 della provincia di Ravenna, in data 7 dicembre 1960, n. 8 della provincia di Udine, in data 7 maggio 1960, n. 3 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività, relative ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali, per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 23 maggio 1959;
- per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1951;
- per il Comune di Vigevano (provincia di Pavia), l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Bolzano, Cosenza, Ravenna, Udine e del Comune di Vigevano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1216#art-1