Art. 1

In vigore dal 4 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri; Visti, per la provincia di Enna: il contratto collettivo 13 gennaio 1956 e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici del capoluogo; l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici. ambedue stipulati tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Camera sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo integrativo 26 luglio 1960, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali, stipulato tra l'A.G.I.S. Lombarda, il Piccolo Esercizio Cinematografico e il Sindacato Regionale D.A.O.E.T. della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Regionale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.- il Sindacato Regionale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S. L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Enna, in data 30 giugno 1961, n. 13 della provincia di Varese, in data 7 settembre 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: per la provincia di Enna, il contratto collettivo 13 gennaio 1956 e l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici; per la provincia di Varese, l'accordo collettivo integrativo 26 luglio 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con' quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Enna e dalle imprese esercenti cinema. - teatri della provincia di Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1203#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Enna e dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo