Art. 1

In vigore dal 4 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova: - l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti ai lavori previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali, l'Intersind - Delegazione Provinciale - e la F.I.O.M. Provinciale, la F.I.O.M. Centro, la F.I.L.P., da F.I.M.-C.I.S.L., la F.E.N.A.L.Porti, la U.I.L.-Porto, la U.I.L.M.; al quale ha aderito, in data 12 giugno 1960, il Sindacato Lavoratori Metalmeccanici C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, per l'aggiornamento dell'"indennità ambito porto" per gli operai (dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova l'accordo collettivo 8 aprile 1957, relativo all'aggiornamento della indennità di bordo e alla forfettizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova; - l'accordo collettivo 25 luglio 1957 per l'aggiornamento delle indennità di anzianità, preavviso e premio di anzianità forfettizzato per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova; - l'accordo collettivo 9 agosto 1955 per il trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, tutti allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1959; - l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione dell'indennità di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali e la F.I.O.M.-centro, la F.I.L.P.; al quale hanno aderito, in data 15 luglio 1961, la F.E.N.A.L.-Porti, la F.I.M., la U.I.L.-Porto e la U.I.L.M.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di ]lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova: - l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, relativo ai lavoratori addetti ai lavori previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova; - l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, relativo all'aggiornamento dell'"indennità ambito porto" per gli operai dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova; l'accordo Collettivo 8 aprile 1957, relative all'aggiornamento della indennità di bordo e alla forfettizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova; l'accordo collettivo 25 luglio 1957, relativo all'aggiornamento delle indennità di anzianità, preavviso e premio di anzianità forfettizzati per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova; l'accordo collettivo 9 agosto 1955, relativo al trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1969; - l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione della indennità di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del precitato decreto n. 13; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 7. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1202#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso. — Testo vigente | Portale Normativo