Art. 1

In vigore dal 4 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955 sulla indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, stipulato tra l'Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L., il Sindacato Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni ed autotrasporti della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, iL Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1199#art-1

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Art. 1 Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione ed autotrasporti della provincia di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo