Art. 1
In vigore dal 4 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visti, per la provincia di Genova:
- l'accordo collettivo integrativo 12 luglio 1950, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. - al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo 19 maggio 1954, e relativo protocollo aggiuntivo, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. -, la Camineria Sindacale Provinciale - U.I.L.-Legno -; al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per il porto di Genova:
- il contratto collettivo 20 dicembre 1956, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno ed Affini, e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Varie - Segreteria Provinciale - il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie - Segreteria Provinciale - l'Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Segreteria Provinciale -; al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -;
- gli accordi collettivi 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli addetti alle aziende lavoranti nell'ambito del porto di Genova, allegati al predetto contratto 20 dicembre 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Genova, in data 10 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, gli accordi collettivi integrativi 12 luglio 1950 e 19 maggio 1954, relativi agli operai addetti alla industria del legno ed affini, e per il porto di Genova, il contratto collettivo 20 dicembre 1956, e relativi accordi allegati 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli operai addetti alla industria del legno ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attività nel porto da Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1198#art-1