Art. 1

In vigore dal 1 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da, cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti; Visto l'accordo 22 luglio 1957, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti; Visto l'accordo nazionale 8 maggio 1955, concernente la modifica del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati; Visti, per la provincia di Grosseto: il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1956, stipulato tra la Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue Federazione di Grosseto -, l'Unione Provinciale della Confederazione Cooperativa italiana e la Camera Confederale del Lavoro, l' Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Provinciale indicati Lavoratori; l'accordo collettivo 24 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto collettivo integrativo pari data; Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 28 aprile 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, la Unione Provinciale delle cooperative e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1958, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione delle Cooperative e Mutue - Settore della Cooperativa di Consumo; l'Unione Provinciale della Confederazioe Cooperativa italiana e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Grosseto, in data 20 luglio 1961, n. 24 della provincia di La Spezia, in data 12 giugno 1961 e n. 9 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1956 e l'accordo collettivo, pari data, relativi ai dipendenti da cooperative di consumo; per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 28 aprile 1960, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti; per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1958, relativo al personale dipendente da cooperative di consumo, da consorzi e circoli ricreativi da queste costituiti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle cooperative di consumo della provincia di Grosseto, dalle cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di La Spezia e dalle cooperative di consumo, consorzi e circoli ricreativi da queste costituiti della provincia di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 Luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 38. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1178#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Grosseto, da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di La Spezia e da cooperative di consumo, consorzi e circoli ricreativi da queste costituiti della provincia di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo