Art. 1

In vigore dal 1 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 7 giugno 1954, relativo alla forfettizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Settore Terra della C.I.S.L. -; ai quale ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relativa tabella, per i lavoratori agricoli avventizi; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relativa tabella, per i lavoratori agricoli accordati; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relative tabelle, per i salariati fissi dell'agricoltura; stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; ai quali ha aderito, in data 12 ottobre 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo 19 luglio 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la C.I.S.L.-Terra, la Federterra - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e n. 41 della provincia di Venezia, rispettivamente in data 30 aprile 1961 e 26 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 7 giugno 1954, relativo alla forfettizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli accordati; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; - il contratto collettivo 19 luglio 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 39. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1177#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli — Testo vigente | Portale Normativo