Art. 1

In vigore dal 1 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega n Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Ferrara: - l'accordo collettivo 5 agosto 1948, per i lavoratori addetti alla lavorazione della canapa a lotti, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti - Confederterra - e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Fissi; - l'accordo collettivo 22 giugno 1950, e relativo allegato, per i compartecipanti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, l'Unione Provinciale Braccianti - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori della Terra; - il contratto collettivo 11 luglio 1951, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra; - l'accordo collettivo 14 febbraio 1953, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'A.P.P.I.A., la F.A.P.A. e la Federbraccianti Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale; - l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per i lavoratori agricoli, stipulato tra la Confederazione Generale italiana dell'Agricoltura, l'Associazione Agricoltori, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo 22 aprile 1955, per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, la Unione Provinciale Braccianti - C.I.S.L.; al quale, in data 25 settembre 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo 22 settembre 1955, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate, la U.I.L.-Terra Provinciale, il Sindacato Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Specializzate - F.I.S.B.A. -; - l'accordo collettivo 31 luglio 1957, e relativo allegato, per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Autonoma Produttori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, l'Unione Sindacale Provinciale-C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale-U.I.L.; - l'accordo collettivo 29 giugno 1958, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate, la U.I.L.Terra Provinciale, il Sindacato Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Specializzate-F.I.S.B.A.; al quale, in data 25 settembre 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo 13 maggio 1959, per i lavoratori agricoli, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo 29 giugno 1958 che precede; - il contratto collettivo 8 settembre 1954, per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciali Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Di retti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate della Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.L.-Terra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale; al quale, in data 25 settembre 1958, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.A.L. -; - il contratto collettivo 28 settembre 1959, per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto collettivo 8 settembre 1954 che precede; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Ferrara, in data 13 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Ferrara: - l'accordo collettivo 5 agosto 1948, relativo ai lavoratori addetti alla lavorazione della canapa a lotti; - l'accordo collettivo 22 giugno 1950, relativo ai compartecipanti agricoli; - il contratto collettivo 11 luglio 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - l'accordo collettivo 14 febbraio 1953, relativo ai lavoratori agricoli; - l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per i lavoratori agricoli; - il contratto collettivo 22 aprile 1955, relativo ai salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole; - l'accordo collettivo 22 settembre 1955, relativo ai lavoratori agricoli; - l'accordo collettivo 31 luglio 1957, relativo ai salariati adatti al bestiame nelle aziende agricole; - l'accordo collettivo 29 giugno 1958, relativo ai lavoratori agricoli; - l'accordo collettivo 13 maggio 1959, relativo ai lavoratori agricoli; - il contratto collettivo 8 settembre 1954, relativo alle maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole; - il contratto collettivo 28 settembre 1959, relativo alle maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, dipendenti dalle imprese agricole, ed i compartecipanti, considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Ferrara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 40. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1176#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo