Art. 1
In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per i mezzadri della provincia di Firenze:
- l'accordo collettivo 23 dicembre 1959, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L.- Terra, il Sindacato Coloni e Mezzadri - Federazione Coltivatori Diretti -;
- l'accordo collettivo, pari data, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L.- Terra, la U.I.L.- Terra, il Sindacato Coloni e Mezzadri - Federazione Coltivatori Diretti -; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L.- Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i mezzadri della provincia di Firenze, l'accordo collettivo 23 dicembre 1959 e l'accordo collettivo in pari data, sono regolati da norme giuridiche uniformi a le clausole degli accordi anzidetti, annessi il presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 43. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1168#art-1