Art. 1
In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, e relativa tabella, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, stipulato tra la Sezione Industrie Estrattive dell'Associazione Industriali e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Cemento, Calce, Gesso, Frantoi - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili ed Affini - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 13 marzo 1961, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive ed Affini - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Genova, in data 14 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 42. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1167#art-1