Art. 1
In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo 5 aprile 1955, per la determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 11 luglio 1958, e relative tabelle, concernente il regolamento e le tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale di Biella e Vercelli - U.I.L.;
- l'accordo collettivo i agosto 1959, per l'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 11 luglio 1958 che precede;
- l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Camera del Lavoro di Biella -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Unione Provinciale Sindacale di Biella -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, per gli impiegati addetti all'industria laniera, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede;
- l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, e relative tabelle, per gli operai delle industrie laniere, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo integrativo 2 ottobre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e n. 20 della provincia di Vercelli, rispettivamente in data 26 agosto 1960 e 12 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo 5 aprile 1955, relativo alla determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera;
- l'accordo collettivo 11 luglio 1958, relativo al regolamento ed alle tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo all'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
- l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria laniera;
- l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, relativo agli operai delle industrie laniere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei, confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti dei Governo, registro n. 156, foglio n. 45. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1165#art-1