Art. 1

In vigore dal 31 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, per gli operai addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.F.I.M., il Sindacato Provinciale Metalmeccanici F.I.O.M.-C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. - Settore Metalmeccanici; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Siracusa l'accordo collettivo 1 aprile 1960, relativo agli operai addetti all'industria metalmeccanica e alla installazioni di impianti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti della provincia di Siracusa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, ad 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1164#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle Imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti della provincia di Siracusa. — Testo vigente | Portale Normativo