Art. 1
In vigore dal 29 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visti, per il Territorio di Trieste:
- l'accordo collettivo 27 marzo 1959, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Commercianti al Dettaglio, la Federazione del Commercio, l'Associazione Autonoma Dettaglianti Alimentazione e la Federazione dei Lavoratori del Commercio, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L.;
- il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo 27 marzo 1959;
- il contratto collettivo integrativo i ottobre 1959, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Commercianti Prodotti Zootecnici e il Sindacato Provinciale Macellai, la Federazione Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino di Trieste, n. 7, in 'data 13 luglio 1960, e n. 8, in data 27 luglio 1960, degli atti sopra indicati, deportati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 marzo 1959 ed i contratti collettivi integrativi 2 aprile 1959 e I ottobre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, del Territorio di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 30. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1159#art-1