Art. 1
In vigore dal 29 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato tra la Federazione italiana Editori Giornali, l'Associazione italiana Stampatori Giornali e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e tra la Federazione italiana Editori Giornali, l'Associazione italiana Stampatori Giornali e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;
Visti:
- l'art. 12 (6° comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 28 novembre 1953;
- l'art. 5 dell'accordo collettivo 23 dicembre 1054, per il conglobamento delle voci della retribuzione e per il riassetto zonale;
- l'art. 12 (5 comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 16 maggio 1956; recanti norme per la rivalutazione degli aumenti biennali spettanti agli impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani agenzie di stampa, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960 ed uniti allo stesso in unico allegato;
Visto l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, per la estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, per la scala mobile delle retribuzioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, e statuto allegato, per la istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
Visto l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, circa il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;
Visto il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;
Visto il regolamento del Fondo Nazionale di Previdenza, per i lavoratori dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamato dal precedente protocollo 1 marzo 1959 ed allo stesso allegato; tutti stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 in data 17 febbraio 1960, n. 185 in data 17 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
- l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, relativo alla estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni:
- l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, relativo alla istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
- l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, relativo al contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;
- il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, dell'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, dal protocollo I marzo 1959 ed agli stessi allegate.
I minimi di trattamento economico e normative così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1158#art-1