Art. 1

In vigore dal 29 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale 16 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, e relative tabelle, per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli ed ai braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L., la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 8 giugno 1961, la C.I.S.N.A.L.Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1901, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per e quali è stato stipulato, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli e ai braccianti agricoli avventizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi agricoli e di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e da decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 32. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1157#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo