Art. 1

In vigore dal 28 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954, e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1900, per i mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori - Sezione Provinciale della Mezzadria - e la Federazione Provinciale italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Mezzadri e Fittavoli, la Federazione Provinciale dell'Alleanza Nazionale Contadina; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Belluno, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Belluno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 33. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno. — Testo vigente | Portale Normativo