Art. 1
In vigore dal 28 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741. che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;
Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960 e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Treviso in data 21 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Treviso, lo accordo collettivo integrativo 26 gennaio 1960, relativo al personale dipendente dalle aziende distributrici di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 35. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1142#art-1