Art. 1

In vigore dal 28 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Forlì; - l'accordo collettivo 28 giugno 1955, per il personale tecnico addetto ai lavori di trebbiatura stipulato tra l'Associazione Trebbiatori di Cesena, la Federazione Provinciale Cooperative, l'Associazione Cooperative e la Confederterra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale; - l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per gli addetti ai lavori di trebbiatura semi minuti ed ortensi, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, le Unioni e le Associazioni Trebbiatori e Motoaratori di Forlì, Cesena e Rimini, la Federazione Provinciale delle Cooperative Agricole e la Confederterra di Forlì e Rimini, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale; - l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per la squadra d'aia, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Confederazione Mezzadri e Braccianti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra; - l'accordo collettivo 13 maggio 1955, per gli addetti alla mietitura del grano, stipulato tra la Federazione Provinciale Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederterra - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra; - l'accordo collettivo 13 maggio 1955, per gli addetti ai lavori di fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data; - l'accordo collettivo 16 giugno 1956, per gli addetti ai lavori di mietilegatura, stipulato tra la Federazione Provinciale Cooperative, l'Associazione Provinciale Cooperative, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Forlì, n. 21, in data 2 dicembre 1960, n. 22, in data 16 dicembre 1960, n. 24, in data 27 febbraio 1961, n. 19, in data 2 dicembre 1960, n. 18, in data 2 dicembre 1960, n. 17, in data 19 novembre 1960, degli accordi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Forlì: - l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo al personale tecnico addetto ai lavori di trebbiatura; - l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relative agli addetti ai lavori di trebbiatura semi minuti ed ortensi - l'accordo collettivo 22 giugno 1959, relativo alla squadra d'aia; - l'accordo collettivo 13 maggio 1955, relativo agli addetti alla mietitura del grano; - l'accordo collettivo 13 maggio 1955, relativo agli addetti ai lavori di fienagione; - l'accordo collettivo 16 giugno 1956, relativo agli addetti ai lavori di mietilegatura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le categorie per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, alla mietitura, alla fienazione ed alla mietilegatura nella provincia di Forlì. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 42. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1141#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura, alla mietitura, alla fienazione ed alla mietilegatura nella provincia di Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo