Art. 1

In vigore dal 28 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visti, per la provincia di Catanzaro: - l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1956, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 31 marzo 1956 che precede; Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio - U.I.L. -; e tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dei Commercio - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali Affini - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Catanzaro, in data 25 aprile 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, e n. 3 della provincia di Reggio Calabria, in data 7 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Catanzaro, gli accordi collettivi integrativi 31 marzo 1956 e 1 aprile 1956; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1132#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo