Art. 1
In vigore dal 28 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;
Visti, per la provincia di Cuneo, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie il contratto collettivo 10 ottobre 1955;
l'accordo collettivo 20 maggio 1957, e relative tabelle;
l'accordo collettivo 20 novembre 1958, e relativa tabella;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Cuneo, in data 23 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo 16 ottobre 1955, gli accordi collettivi 20 maggio 1957 e 20 novembre 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmaci e della provincia di Cuneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1131#art-1