Art. 1

In vigore dal 26 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960 per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, l'Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 12 gennaio 1951 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, La Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Provinciale dei Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L.; al quale hanno aderito, in data 25 novembre 1958, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., e, in data 3 gennaio 1959, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale; Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 20 gennaio 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Camera del Lavoro - C.G.I.L.- l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Imperia, in data 24 settembre 1961, n. 15 della provincia di Perugia, in data 18 settembre 1061, n. 7 della provincia di Siracusa, in data 12 settembre 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai salariati fissi dell'agricoltura: per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960; per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 12 gennaio 1954; per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1960; sono regolati da norme, giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Imperia, Perugia e Siracusa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 40. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1127#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Imperia, Perugia e Siracusa. — Testo vigente | Portale Normativo