Art. 1
In vigore dal 26 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori Giuliani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 28 settembre 1959, la Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957, e relativi allegati, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Liberterra - C.I.S.L. -, la U.I.L - Terra; cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, l'Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.Na.L. -;
Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1950, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Salariati e Braccianti, Maestranze Specializzate e Qualificate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. la U.I.L.-Terra;
Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, i Sindacati Braccianti della U.I.L. e della C.I.S.L.;
Visti, per la provincia di Venezia:
- il contratto collettivo 27 settembre 1945, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 3 agosto 1948, sulla determinazione delle quote di riparto della compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale;
ai quali ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 224 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, n. 1 della provincia di Piacenza, in data 24 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai compartecipanti agricoli:
- per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1958:
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957:
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1959:
- per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955;
- per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 27 settembre 1945, l'accordo collettivo 3 agosto 1948;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i compartecipanti agricoli delle province di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 68. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1124#art-1