Art. 1

In vigore dal 26 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, e relativo allegato, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di Varese: - il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo 7 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, la Camera Confederale del Lavoro; ai quali ha aderito, in data 22 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Viterbo: - l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri; - l'accordo collettivo 9 settembre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 13 novembre 1957; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 nella provincia di Chieti, in data 18 settembre 1961, n. 8 della provincia di Varese, in data 4 settembre 1961, n. 8 della provincia di Viterbo, in data 19 settembre 1961 dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri: - per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960; - per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1958, l'accordo collettivo 7 novembre 1958; - per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1957, l'accordo collettivo 9 settembre 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Chieti, Varese e Viterbo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 64. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1123#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Chieti, Varese e Viterbo. — Testo vigente | Portale Normativo