Art. 1
In vigore dal 26 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Livorno:
- l'accordo collettivo 28 gennaio 1946, relativo alla indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti da aziende industriali;
- l'accordo collettivo 16 marzo 1946, relativo alla estensione alle aziende industriali dell'Isola d'Elba, del predetto accordo collettivo 28 gennaio 1946; stipulati tra l'Associazione Provinciale fra gli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947, relativo alla indennità sostitutiva della mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la Camera Confederale del Lavoro; cui hanno aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.; in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947, relativo all'indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro;
Visto, per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948, istitutivo dell'indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione Industriale Vercellese e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960 n. 9 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, n. 3 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960 degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennità sostitutiva di mensa:
- per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi 28 gennaio 1946 e 16 marzo 1946;
- per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947;
- per il Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947;
- per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità è regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori i dipendenti dalle imprese industriali delle province di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 61. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1122#art-1