Art. 1

In vigore dal 25 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; Visti, per la zona di Biella: - l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, e relativa tabella, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria, della maglieria in genere, in vigore fino al 31 dicembre 1961; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria della maglieria in genere, in vigore dal 1 gennaio 1962, stipulati tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Abbigliamento - Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento - Unione Provinciale Sindacale -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Vercelli, in data 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per i quali sono stati stipulati, per la zona da Biella: - l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore fino al 31 dicembre 1961; - l'accordo collettivo 15 giugno 1900, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore dal 1 gennaio 1962, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1106#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella. — Testo vigente | Portale Normativo