Art. 1
In vigore dal 24 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956, sulla computabilità delle indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;
Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1950, concernente la misura dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro - C..G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Vercelli, in data 30 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, concernente la misura dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di detta indennità stabilita per le singole categorie.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali, con esclusione di quelle edili della zona di Biella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 12. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1096#art-1