Art. 1

In vigore dal 24 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali; Visto, per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 13 maggio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -; Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, l'Unione Provinciale del lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Trento: - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -; - l'accordo 2 ottobre 1959 di ratifica del predetto accordo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Confederazione Generale italiana, del Commercio e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, allegato all'accordo 1 ottobre 1959. Visti, per la provincia di Venezia: il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1959, per il personale dipendente dalle aziende commerciali di abbigliamento, arredamento, merci d'uso e prodotti industriali, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro -, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; il contratto collettivo integrativo 10 giugno 1959, per il personale dipendente dalle aziende dettaglianti alimentaristi, stipulato tra l'Associazione Dettaglianti Alimentaristi e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori. Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Campobasso, in data 14 giugno 1961, n. 15 della provincia di Terni, in data 31 agosto 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, n. 12 dalla provincia di Venezia, in data 20 novembre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 13 maggio 1960; per la provincia di Terni, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; per la provincia di Trento, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959; per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1959, il contratto collettivo integrativo 10 giugno 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Campobasso, Terni, Trento e Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 17. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1094#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Campobasso, Terni, Trento e Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo