Art. 1
In vigore dal 24 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti della provincia di Gorizia, l'Associazione dei Commercianti del mandamento di Monfalcone, l'Associazione dei Commercianti di Grado e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini di Gorizia - C.I.S.L.
- la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati di Gorizia - C.G.I.L. - l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini di Gorizia - U.I.L. -, al quale ha aderito, in data 29 settembre 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Federazione italiana, Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Gorizia, in data 15 luglio 1960, n. 13 della provincia di Udine, in data 11 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959 per il personale dipendente da aziende commerciali e di conglobamento della retribuzione dei laboratori del commercio;
- per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1959 per i dipendenti da aziende commerciali e di perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti di cui al primo comma, delle province di Gorizia e Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 18. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;1093#art-1